Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf die allgemeinen Ausnahmen richten sich nach Artikel XX
26 SR 0.632.20 Anhang 1A.1
I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono disciplinati dall’articolo XX del GATT 199426, che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.
26 RS 0.632.20, All. 1A.1
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.