1. Ogni trasportatore per conto terzi è ammesso ad effettuare i servizi di trasporto definiti nell’articolo 1 dell’appendice 7 senza discriminazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento, purché:
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- sia abilitato, nello Stato membro in cui è stabilito, ad effettuare trasporti a mezzo autobus, con servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o con servizi occasionali;
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- soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
2. Ogni trasportatore che esercita l’attività per conto proprio è ammesso ad effettuare i servizi di trasporto di cui all’articolo 1 numero 3 dell’appendice 7 senza discriminazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento, purché:
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- sia abilitato, nello Stato membro in cui è stabilito, ad effettuare trasporti a mezzo autobus in base alle condizioni d’accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;
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- soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
3. Per effettuare trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus, i trasportatori che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 devono essere in possesso di una licenza conforme. Il modello, le procedure in materia di rilascio, uso, e rinnovo delle licenze sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98, così come figurano nell’Accordo SEE, nell’Accordo Svizzera-CE e nella legislazione svizzera equivalente.