1. I trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi e i viaggi dei veicoli a vuoto fra i territori degli Stati membri sono effettuati dietro rilascio dell’autorizzazione per i trasportatori istituita dal regolamento (CEE) n. 881/92 così come integrata nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE, il cui modello figura nell’appendice 3, e dietro rilascio, per i trasportatori svizzeri, di un’autorizzazione svizzera analoga.
2. I trasporti menzionati nell’appendice 4 sono esonerati da ogni regime di licenza e da ogni autorizzazione di trasporto.
3. Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e ritiro delle autorizzazioni e le procedure relative all’assistenza reciproca sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 881/92, così come figurano nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE, e da equivalenti disposizioni svizzere.