1. Al termine della procedura di cui all’articolo 4, l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione o ne respinge formalmente la domanda.
2. Il rigetto di una domanda deve essere motivato. Gli Stati membri garantiscono ai trasportatori la possibilità di far valere i propri interessi in caso di rigetto della loro domanda.
3. L’articolo 4 della presente appendice si applica, mutatis mutandis, alle domande di rinnovo di un’autorizzazione o di modifica delle condizioni poste all’esecuzione dei servizi soggetti ad autorizzazione. In caso di una modifica scarsamente rilevante delle condizioni di esercizio, segnatamente un adeguamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità di rilascio ne informi le autorità competenti dell’altro Stato membro.