1. Ai fini dell’applicazione della presente appendice, gli Stati membri prendono in considerazione gli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione B della presente appendice, o come da essa modificati.
2. Ai fini dell’applicazione della presente appendice, gli Stati membri prendono atto degli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione C della presente appendice, o come da essa modificati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.