3. Ein Treffen des Rates wird innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt des Konsultationsantrags stattfinden.
1. Gli Stati membri si adoperano in ogni momento per trovare un accordo sull’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione e si adoperano, mediante la cooperazione e consultazioni, per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile in ogni fattispecie che potrebbe pregiudicarne il funzionamento.
2. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio problemi d’interpretazione o d’applicazione della presente Convenzione. Lo Stato che interpella il Consiglio gli fornisce tutte le informazioni utili a consentire un esame approfondito della situazione nell’intento di trovare una soluzione accettabile. A tale scopo, il Consiglio esamina tutte le possibilità atte a garantire il buon funzionamento della presente Convenzione.
3. Il Consiglio si riunisce entro 30 giorni a contare dal ricevimento della domanda di consultazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.