11 SR 0.632.20, Anhang 1 C
1. Gli Stati membri accordano e assicurano una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Prendono provvedimenti per far rispettare tali diritti in caso d’infrazione, di contraffazione e di pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’allegato J e delle convenzioni internazionali che fanno riferimento a quest’ultimo.
2. Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello che riservano ai propri cittadini. Le esenzioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’articolo 3 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio11 (in seguito «Accordo TRIPS»).
3. Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello che riservano ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le esenzioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.
4. Gli Stati membri convengono di rivedere, su domanda di uno di essi, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’allegato J nell’intento di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere le distorsioni commerciali qualora provengano dal livello effettivo di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
11 RS 0.632.20 All. 1C
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.