Die Schweizerische Eidgenossenschaft und die Bundesrepublik Deutschland sind übereingekommen, die Benützung kurzer ausländischer Verbindungsstrecken durch Zollpersonal und übrige uniformierte und bewaffnete Beamte öffentlicher Verwaltungen sowie Militärpersonen (Durchgangsrechte) wie folgt neu zu regeln:
La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania hanno convenuto di disciplinare, come segue, le condizioni del transito di agenti doganali, di altri funzionari in uniforme e armati delle pubbliche amministrazioni, e di militari, attraverso brevi tratti di comunicazione su territorio straniero (diritto di transito):
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.