Das vorliegende Abkommen tritt am ersten Tag des vierten Monats nach seiner Unterzeichnung in Kraft.
Vom Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Abkommens an wird die analoge Vereinbarung zwischen der Schweiz und Italien über die Zusammenlegung der Grenzkontrollen beim Strassenübergang (Warenverkehr) Stabio-Gaggiolo zur Regelung des Überganges der Fahrzeuge von einem Zollamtsplatz zum andern, unterzeichnet am 31. Juli 1985 in Rom und am 7. August 19853 in Bern beendet.
Jeder der beiden Staaten kann dieses Abkommen durch schriftliche Anzeige jederzeit kündigen. Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation beim Empfänger wirksam.
Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese che segue la sua firma.
Dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo cesserà di avere effetto l’analogo Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’abbinamento dei controlli presso il valico stradale merci di Stabio / Gaggiolo, diretto a disciplinare il passaggio dei veicoli da un piazzale doganale all’altro, firmato rispettivamente a Roma il 31 luglio 1985 e a Berna il 7 agosto 19852.
Ciascuno dei due Stati potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo, attraverso notifica scritta. La denuncia diviene efficace sei mesi dopo la data della ricevuta della notifica da parte del ricevente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.