1. Damit die Laderäume den Erfordernissen des Artikels 1 dieser Vorschriften entsprechen, gilt folgendes:
2. Ungeachtet des Artikels 1 Buchstabe c dieser Vorschriften sind Laderaumbestandteile, die aus praktischen Gründen Hohlräume enthalten müssen (z.B. zwischen den Wandungen von Doppelwänden), zulässig. Damit die Hohlräume nicht als Warenversteck benutzt werden können, gilt folgendes:
3. Lichtöffnungen sind zulässig, sofern sie aus genügend widerstandsfähigem Material hergestellt sind und von aussen nicht entfernt und wieder angebracht werden können, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen. Glas kann zugelassen werden; wird jedoch anderes Glas als Sicherheitsglas verwendet, so müssen die Lichtöffnungen mit einem festen Metallgitter versehen sein, das von aussen nicht entfernt werden kann; die Maschenweite des Gitters darf höchstens 10 mm betragen.
4. Öffnungen im Boden zu technischen Zwecken, z.B. zum Schmieren, zur Wagenpflege, zum Füllen des Sandstreuers, sind nur zugelassen, wenn sie mit einem Deckel versehen sind, der so befestigt werden kann, dass ein Zugang von aussen zum Laderaum nicht möglich ist.
1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli 1 e 2 delle presenti prescrizioni fanno stato anche per i veicoli provvisti di copertone. Quest’ultimi dovranno inoltre adempiere le condizioni del presente articolo.
2. Il copertone dev’essere di tela olona, oppure di tessuto gommato o ricoperto di materia plastica, inestensibile e sufficientemente resistente. Esso dev’essere in buono stato e confezionato in modo che dopo l’apposizione del dispositivo di chiusura non sia possibile accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili.
3. Se il copertone è costituito da diversi pezzi, gli orli di quest’ultimi saranno ripiegati l’uno nell’altro e commessi mediante due cuciture distanti tra loro almeno 15 mm. Le cuciture vanno eseguite conformemente all’illustrazione n. 1 allegata alle presenti prescrizioni; tuttavia, se certe parti del copertone non possono essere commesse in tal modo (ad es. trattandosi di raddoppiature e di angoli rinforzati), basterà ripiegare l’orlo della parte superiore ed eseguire le cuciture secondo le illustrazioni n. 2 o 2a) allegate alle presenti prescrizioni. Una delle due cuciture dev’essere visibile solo dall’interno ed eseguita con filo di colore nettamente diverso da quello dell’altra cucitura e dal colore del copertone. Tutte le cuciture saranno eseguite a macchina.
4. Se il copertone è costituito da diversi pezzi di tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica, i pezzi possono essere commessi anche mediante saldatura, conformemente all’illustrazione n. 3 allegata alle presenti prescrizioni. Gli orli dei pezzi vanno sovrapposti su almeno 15 mm e fusi insieme su tutta la larghezza di 15 mm. Il bordo del lato esterno dev’essere ricoperto di un nastro di materia plastica, della larghezza di almeno 7 mm, che sarà fissato con il medesimo procedimento di saldatura. Sul nastro di materia plastica, nonché ai due lati dello stesso, su una larghezza di almeno 3 mm, si imprimerà un rilievo uniforme e ben visibile. La saldatura va eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e poi ricongiunti senza lasciare tracce visibili.
5. Le raccomandature saranno eseguite conformemente all’illustrazione n. 4 allegata alle presenti prescrizioni; a tal uopo gli orli dovranno essere ripiegati l’uno nell’altro e congiunti mediante due cuciture visibili e distanti tra loro almeno 15 mm; il colore del filo visibile dall’interno dev’essere diverso da quello del filo visibile dall’esterno e dal colore del copertone. Tutte le cuciture vanno eseguite a macchina. Se un copertone deteriorato ai bordi deve essere raccomodato inserendo delle toppe nei punti danneggiati, le cuciture possono essere eseguite anche secondo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all’illustrazione n. 1 allegata alle presenti prescrizioni. I copertoni costituiti da tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica possono essere riparati anche secondo il metodo descritto al paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso la toppa va applicata sulla faccia interna e il nastro apposto su entrambe le facce del copertone.
6. Il copertone dev’essere fissato al veicolo in modo che siano integralmente adempite le condizioni menzionate all’articolo 1 lettere a) e b) delle presenti prescrizioni. Sono possibili i seguenti sistemi di fissazione:
7. Il copertone sarà sorretto da un’adeguata sovrastruttura (montanti, pareti, archi, panconcelli, ecc.).
8. Lo spazio tra gli anelli e quello tra gli occhielli non dev’essere superiore a 200 mm. Può essere però superiore a detto limite ma non a 300 mm tra gli anelli e tra gli occhielli apposti su ambedue i lati del montante, se il genere di costruzione del veicolo e del copertone impedisce l’accesso alla superficie di carico. Gli occhielli vanno rinforzati.
9. Per fissare il copertone si utilizzeranno:
I cavi di cui alla lettera a) o d) possono essere provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile.
Se il copertone deve essere fissato all’armatura in un sistema di costruzione peraltro conforme alle disposizioni del paragrafo 6a) del presente articolo, può essere utilizzata una correggia per fissazione (l’illustrazione n. 7 qui aggiunta mostra un esempio di sistema di costruzione di questo tipo). La correggia deve essere conforme alle prescrizioni previste nel paragrafo 11a) iii) per quanto riguarda il materiale, le dimensioni e la forma.
10. Ogni cavo o corda di qualsiasi tipo dovrà essere d’un sol pezzo e provvisto, alle due estremità, di una ghiera di metallo duro. Ogni ghiera di metallo dovrà permettere il passaggio della cordicella o del nastro metallico della chiusura doganale. Il dispositivo d’aggancio di ogni ghiera alle estremità del cavo o della corda di cui al paragrafo 9 lettere a), b) o d) sarà munito di un ribadino cavo, attraversante il cavo o la corda, per introdurvi la cordicella o il nastro metallico della chiusura doganale. Il cavo o la corda dovranno essere visibili da ambo le parti del ribadino cavo, affinché si possa accertare che sono costituiti da un sol pezzo (v. illustrazione n. 5 allegata alle presenti prescrizioni).»
11. Nelle aperture serventi al caricamento e allo scaricamento delle merci, le due superfici devono essere congiunte. Si potrà far uso dei seguenti sistemi:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.