Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.252.512 Zollabkommen vom 14. November 1975 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen)

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

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annex2/lvlu1/Art. 1 Grundsätze

Für den internationalen Warentransport unter Zollverschluss werden nur Fahrzeuge zugelassen, deren Laderäume so gebaut und eingerichtet sind, dass:

a)
dem zollamtlich verschlossenen Teil der Fahrzeuge keine Waren entnommen oder in ihn hineingebracht werden können, ohne sichtbare Spuren des Aufbrechens zu hinterlassen oder den Zollverschluss zu verletzen;
b)
Zollverschlüsse auf einfache und wirksame Weise angebracht werden können;
c)
sie keine Verstecke enthalten, in denen Waren verborgen werden können;
d)
alle zur Aufnahme von Waren geeigneten Räume für die Zollkontrolle leicht zugänglich sind.

annex2/lvlu1/Art. 2 Struttura del compartimento riservato al carico

1.  Affinché i compartimenti riservati al carico soddisfino alle condizioni del succitato articolo 1 è richiesto quanto segue:

a)
gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico (pareti, pavimenti, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) devono essere commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili, sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pavimento, le porte e il tetto sono costituiti da diversi elementi, quest’ultimi devono soddisfare alle medesime condizioni ed essere sufficientemente resistenti;
b)
le porte e tutti gli altri congegni di chiusura (compresi i rubinetti, i passi d’uomo, le flange, ecc.) vanno provvisti di un dispositivo che permetta l’apposizione della chiusura doganale. Detto dispositivo non deve poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili e anche la porta o la chiusura non dovrà poter essere aperta senza danneggiare la chiusura doganale. Quest’ultima dev’essere sufficientemente protetta. Sono ammessi i tetti scorrevoli;
c)
le aperture di aerazione e di scolo vanno provviste di un dispositivo che impedisca l’accesso all’interno del compartimento riservato al carico. Tale dispositivo sarà costruito in modo da non poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili.

2.  Nonostante le disposizioni dell’articolo 1 lettera c) delle presenti prescrizioni, gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico che, per motivi di praticità, comportano degli spazi vuoti, sono ammessi (ad es. interstizi di doppie pareti). Per impedire che tali spazi siano utilizzati per dissimularvi merci vale quanto segue:

i)
se il rivestimento interno del compartimento ricopre la parete su tutta la sua altezza dal pavimento al tetto o, in altri casi, se lo spazio tra il rivestimento e la parete esterna è interamente chiuso, detto rivestimento dovrà essere applicato in modo che non possa essere smontato e riapplicato senza lasciar tracce visibili; e
ii)
se il rivestimento non ricopre la parete su tutta la sua altezza e se gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui la costruzione genera degli spazi, il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo e tali spazi dovranno essere facilmente accessibili per il controllo doganale.

3.  I lucernari sono permessi a condizione che siano costituiti da materiali sufficientemente resistenti e che non possano essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili. Il vetro può essere ammesso; se è però utilizzato un vetro diverso da quello di sicurezza i lucernari dovranno essere provvisti di una rete metallica fissa, inamovibile dall’esterno. La dimensione delle maglie della rete non deve superare 10 mm.

4.  Le aperture praticate nel pavimento a scopi tecnici, come la lubrificazione, la manutenzione, il riempimento della sabbiera, sono ammesse soltanto se provviste di un coperchio fissato in modo tale che non sia possibile accedere dall’esterno al compartimento riservato al carico.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.