Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.252.511 Zollabkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)

0.631.252.511 Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con All. e Protocollo di firma)

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Art. 48

Ausser den in den Artikeln 46 und 47 vorgesehenen Mitteilungen notifiziert der Generalsekretär der Vereinten Nationen den in Artikel 39 Absatz 1 bezeichneten Ländern sowie den Ländern, die auf Grund des Artikels 39 Absatz 2 Vertragsparteien geworden sind,

a.
die Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritte nach Artikel 39;
b
die Zeitpunkte, zu denen dieses Abkommen nach Artikel 40 in Kraft tritt;
c.
die Kündigungen nach Artikel 41;
d.
das Ausserkrafttreten dieses Abkommens nach Artikel 42;
e.
den Eingang der Notifikation nach Artikel 43;
f.
den Eingang der Erklärungen und Notifikationen nach Artikel 45 Absätze 1, 3 und 4;
g.
das Inkrafttreten jeder Änderung nach Artikel 47.

Art. 47

1 Ogni Parte contraente può proporre uno o parecchi emendamenti alla presente Convenzione. Il testo del disegno d’emendamento è comunicato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e agli altri Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 39.

2 Ogni disegno d’emendamento, trasmesso in conformità del capoverso 1, è considerato accolto, qualora non sia contrastato da alcuna Parte contraente, nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui fu trasmesso.

3 Il Segretario generale, subito che sia possibile, notifica a tutte le Parti contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa alcuna obiezione. In quest’ultimo caso, l’emendamento è considerato respinto e non avrà luogo. Qualora non sia stata mossa alcuna obiezione, l’emendamento entra in vigore, per tutte le Parti contraenti, nove mesi dopo il decorso del termine di tre mesi previsto nel capoverso 2.

4 Indipendentemente dalla procedura d’emendamento prevista nei capoversi 1, 2 e 3, gli allegati della presente Convenzione possono essere modificati mediante accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti; tale accordo può stabilire che i vecchi allegati rimangano in vigore, interamente o in parte, insieme con i nuovi allegati. Il Segretario generale determina il giorno dell’entrata in vigore dei testi modificati in tale maniera.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.