Die mit dem Warenverkehr zwischen den Vertragsparteien verbundenen Förmlichkeiten werden mittels eines Einheitspapiers erfüllt, für das Vordrucke nach den Mustern im Anhang I zu diesem Übereinkommen zu verwenden sind. Das Einheitspapier dient je nach Fall als Anmeldung oder Papier zur Ausfuhr, zum Versandverfahren oder zur Einfuhr.
Quando delle merci formano oggetto di scambi tra Parti contraenti, le formalità relative a detti scambi sono espletate mediante un documento unico, rilasciato in base ad una dichiarazione stabilita su un formulario, i cui modelli figurano nell’allegato I della presente Convenzione. A seconda dei casi, il documento unico vale come dichiarazione o documento di esportazione, di transito o d’importazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.