1. Le Alte Parti contraenti, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite2 e alle regole ad esse applicabili del diritto internazionale inerente ai conflitti armati, convengono di rispettare gli obblighi enunciati nel presente Protocollo, sia individualmente sia in collaborazione con altre Alte Parti contraenti, allo scopo di ridurre al minimo i rischi e gli effetti dei residuati bellici esplosivi nelle situazioni posteriori ai conflitti.
2. Il presente Protocollo si applica ai residuati bellici esplosivi che si trovano sul suolo delle Alte Parti contraenti, comprese le loro acque interne.
3. Il presente Protocollo si applica alle situazioni risultanti dai conflitti ai sensi dell’articolo 1 paragrafi 1–6 della Convenzione3 nella versione modificata il 21 dicembre 20014.
4. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente Protocollo si applicano a residuati bellici esplosivi diversi dai residuati bellici esplosivi preesistenti definiti nell’articolo 2 paragrafo 5.