4 Fassung gemäss Beschluss vom 21. Dez. 2001, von der BVers genehmigt am 15. Dez. 2003 und in Kraft getreten für die Schweiz am 19. Juli 2004 (AS 2004 3953 3951; BBl 2003 3575).
1. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell’articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19496 relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo I a dette Convenzioni7.
2. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano, oltre che nelle situazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni di cui all’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente Convenzione e i Protocolli allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.
3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati.
4. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l’ordine pubblico nello Stato o di difendere l’unità nazionale o l’integrità territoriale dello Stato.
5. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esteri dell’Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.
6. L’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli allegati a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato la presente Convenzione e i Protocolli allegati non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.
7. Le disposizioni dei paragrafi 2–6 del presente articolo non pregiudicano il campo di applicazione di qualsiasi altro protocollo adottato dopo il 1° gennaio 2002, per il quale si potrà decidere di riprendere le disposizioni di detti paragrafi, di escluderli o di modificarli.
5 Nuovo testo giusta l’em. del 21 dic. 2001, approvato dall’AF il 15 dic. 2003 ed entrato in vigore per la Svizzera il 19 lug. 2004 (RU 2004 3953 3951; FF 2003 3045).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.