Internationales Recht 0.5 Krieg und Neutralität 0.51 Militärische Verteidigung
Diritto internazionale 0.5 Guerra e neutralità 0.51 Difesa militare

0.515.031.1 Zusatzprotokoll vom 16. Juni 2000 zum Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Internationalen Atomenergieorganisation über die Anwendung von Sicherungsmassnahmen im Rahmen des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (mit Anhängen)

0.515.031.1 Protocollo aggiuntivo del 16 giugno 2000 all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia nucleare concernente l'applicazione di garanzie nell'ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (con allegati)

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Art. 11

a. i) Der Generaldirektor notifiziert der Schweiz, wenn der Rat einen Beamten der Organisation zum Inspektor für Safeguardsmassnahmen bestimmt hat. Sofern die Schweiz den Generaldirektor nicht innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der Notifikation davon in Kenntnis setzt, dass sie diesen Beamten als Inspektor für die Schweiz ablehnt, gilt dieser als für die Schweiz bestellt;
ii)
der Generaldirektor unterrichtet die Schweiz unverzüglich, wenn er auf Ersuchen der Schweiz oder von sich aus die Bestellung eines Beamten als Inspektor für die Schweiz rückgängig gemacht hat.
b.
Die in Abschnitt a vorgesehene Notifikation gilt nach sieben Tagen, nachdem die Organisation sie per Einschreiben an die Schweiz abgesandt hat, als bei der Schweiz eingegangen.

Art. 11

a. i) Il Direttore generale notifica alla Svizzera l’approvazione da parte del Consiglio dell’impiego del funzionario dell’Agenzia designato in qualità di ispettore delle garanzie. A meno che, entro tre mesi dalla ricezione della notifica dell’approvazione da parte del Consiglio, la Svizzera non comunichi al Direttore generale che non accetta il funzionario in qualità di ispettore per la Svizzera, l’ispettore oggetto di tale notifica è considerato come designato per la Svizzera.
ii)
Il Direttore generale, rispondendo a una domanda rivolta dalla Svizzera o di sua propria iniziativa, fa immediatamente sapere alla Svizzera che la designazione di un funzionario quale ispettore per la Svizzera è annullata.
b.
La notifica di cui al paragrafo a del presente articolo è considerata come ricevuta dalla Svizzera sette giorni dopo la data del suo invio per raccomandata da parte dell’Agenzia.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.