Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il Ministero della difesa della Repubblica di Singapore,
in seguito denominati «Parti contraenti»;
riconoscendo l’interesse e la necessità comune di garantire la protezione di qualsivoglia informazione classificata, nell’ambito della difesa e militare, scambiata tra le Parti contraenti o per il tramite di entità governative e private riconosciute reciprocamente nell’ambito di accordi di cooperazione o contratti concernenti la difesa stipulati tra i rispettivi organi governativi;
avendo convenuto di condurre colloqui concernenti la difesa e questioni militari e di ampliare e intensificare la reciproca cooperazione;
costatando che la cooperazione nell’ambito della difesa e militare può rendere necessario lo scambio tra le Parti contraenti di informazioni classificate;
riconoscendo la necessità di stabilire di comune accordo procedure volte alla protezione di informazioni classificate conformemente alle leggi e alle prescrizioni delle Parti contraenti,
hanno convenuto quanto segue:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.