Jede Vertragspartei legt auf jeder Tagung der Vertragsparteien einen aktuellen Bericht über die Durchführung dieses Abkommens vor. Sie verteilt den Bericht spätestens neunzig Tage vor Eröffnung der ordentlichen Tagung an die Vertragsparteien.
Ogni Parte presenterà a ciascuna riunione delle Parti un rapporto aggiornato sull’attuazione del presente Accordo. Il rapporto sarà distribuito alle Parti entro 90 giorni al più tardi dall’apertura della riunione ordinaria.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.