1. Dieses Übereinkommen und das beigefügte Finanzprotokoll10 treten mit Hinterlegung der vierten Genehmigungs‑ oder Ratifikationsurkunde in Kraft, vorausgesetzt, dass die Summe der Beiträge nach dein in der Anlage zum Finanzprotokoll angegebenen Schlüssel mindestens 70 vom Hundert beträgt.
2. Für jeden Staat, der seine Genehmigungs‑, Ratifikations‑ oder Beitrittsurkunde nach dem in Absatz 1 vorgesehenen Inkrafttreten hinterlegt, treten das Übereinkommen und das Finanzprotokoll mit Hinterlegung dieser Urkunde in Kraft.
1. La presente Convenzione ed il Protocollo finanziario13 allegato entreranno in vigore alla data del deposito del quarto strumento di approvazione o di ratificazione, alla condizione che il totale dei contributi, secondo il piano di ripartizione previsto nell’Allegato del Protocollo finanziario, raggiunga almeno il 70 per cento.
2. Per ogni Stato che deposita il suo strumento di approvazione, di ratificazione o d’adesione dopo la data d’entrata in vigore menzionata al paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione ed il Protocollo finanziario entrano in vigore alla data in cui avviene il deposito dello strumento in questione.
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