In Übereinstimmung mit Artikel 12 des Übereinkommens tritt die Regierung der Russischen Föderation dem Übereinkommen als Vertragspartei durch den Erwerb von 6 % der Aktien der Gesellschaft bei, was einem Eigentumsanteil von 6 % an der Gesellschaft entspricht.
In conformità con l’articolo 12 della Convenzione, il Governo della Federazione Russa aderisce alla Convenzione in qualità di Parte Contraente mediante l’acquisizione del 6 % delle quote della Società, corrispondenti a una quota di proprietà del 6 % della Società.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.