(1) Dieses Übereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten der EKMB bis zu dem Zeitpunkt zur Unterzeichnung auf, in dem es nach Absatz (4) Buchstabe a) dieses Artikels in Kraft tritt.
(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die diesbezüglichen Urkunden werden bei der schweizerischen Regierung hinterlegt.
Il Laboratorio è dissolto non appena il numero dei suoi membri cada sotto a tre. Con riserva d’eventuali intese conchiuse tra i membri al momento della dissoluzione, lo Stato, sul cui territorio il Laboratorio ha sede, è incaricato della liquidazione. Tranne contraria decisione dei membri, l’attivo va ripartito tra gli Stati che sono membri del Laboratorio all’epoca della dissoluzione, in proporzione dei pagamenti da essi effettuati. Se v’è un passivo, questo è addossato ai detti Stati al pro rata dei loro contributi stabiliti per l’esercizio finanziario in corso.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.