Sämtliche Mitteilungen und Benachrichtigungen sind schriftlich an folgende Adressen zu übermitteln:
oder an sonstige Adressen und Empfänger, die von einer der Parteien der anderen Partei schriftlich mitgeteilt werden.
Jede der Parteien informiert die andere Partei unverzüglich und schriftlich über Änderungen der vorgenannten Namen und Adressen.
75 Heute: das SBFI (siehe AS 2012 3631).
Gli avvisi e le comunicazioni devono essere trasmessi in forma scritta al seguente indirizzo:
oppure ad altro indirizzo e destinatario designati da una parte per se stessa mediante notifica scritta all’altra parte.
Ogni parte al presente Accordo informa l’altra parte senza indugio e per scritto di qualsiasi cambiamento riguardante i suddetti nomi e indirizzi.
60 Ora: SEFRI (vedi RU 2012 3631).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.