1. Der Verbindungsbeamte hält unbeschadet der Rechtsvorschriften seines Staates die internen Vorschriften von Europol ein. Bei der Ausübung seines Dienstes unterliegt er den Datenschutzbestimmungen seines Staates.
2. Der Verbindungsbeamte teilt Europol seine Arbeitszeiten und die zur Kontaktaufnahme in dringlichen Fällen notwendigen Angaben mit. Desgleichen informiert er Europol über jede längere Abwesenheit vom Europol-Hauptquartier.
1. L’ufficiale di collegamento, fatto salvo il proprio diritto nazionale, si attiene alle norme interne dell’Europol. Nell’esecuzione delle proprie mansioni, l’ufficiale di collegamento si attiene alla propria legislazione nazionale in materia di protezione dei dati.
2. L’ufficiale di collegamento comunica all’Europol il proprio orario di lavoro e il proprio recapito di contatto da utilizzarsi in caso di emergenza. Inoltre, informa l’Europol di eventuali assenze prolungate dalla sede dell’Europol.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.