1. Die Regierungen der Parteien können im Rahmen eines Protokolls besondere Vereinbarungen über die befristete oder unbefristete Entsendung von Polizeiattachés treffen.
2. Die Polizeiattachés werden ohne selbständige Wahrnehmung hoheitlicher Befugnisse unterstützend und beratend tätig.
1. I Governi delle Parti possono stipulare, nell’ambito di un protocollo, accordi particolari che consentono l’invio, a tempo determinato o indeterminato, di addetti di polizia.
2. Gli addetti di polizia operano in qualità di assistenti e di consulenti privi di competenze ufficiali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.