Die zuständigen Behörden sind bestrebt, in Übereinstimmung mit ihrem jeweiligen innerstaatlichen Recht regelmässig, oder falls es die Umstände erfordern, Lageberichte zur Kriminalität auszutauschen sowie gemeinsam die Sicherheitslage zu analysieren und zu bewerten.
Le autorità competenti si adoperano, conformemente al rispettivo diritto nazionale, per scambiarsi, periodicamente o se le circostanze lo richiedono, rapporti sulla situazione in materia di criminalità nonché per analizzare e valutare congiuntamente la situazione in materia di sicurezza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.