Für die Durchlieferung im Sinne des Artikels 21 des Übereinkommens gilt, wenn eine Person im vereinfachten Verfahren an die ersuchende Vertragspartei auszuliefern ist, Folgendes:
Se un individuo estradato in procedura semplificata verso il territorio della Parte richiedente viene fatto transitare nelle condizioni previste all’articolo 21 della Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.