1. Das Ersuchen muss folgende Angaben enthalten:
2. Zusätzlich sind beizufügen:
1. Le domande ai sensi del presente Trattato e gli atti allegati sono redatti nella lingua ufficiale dell’autorità incaricata dell’esecuzione della domanda, tranne nel caso di consegna non formale di documenti procedurali conformemente all’articolo 15 paragrafo 1.
2. La traduzione dei documenti allestiti o ottenuti nel quadro dell’esecuzione della domanda è a carico dello Stato richiedente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.