Sofern nicht Zwangsmassnahmen verlangt werden, können die Polizei- oder andere Gesetzesvollzugsbehörden beider Parteien zusammenarbeiten. Mitteilungen im Zusammenhang mit solcher polizeilicher Zusammenarbeit erfolgen üblicherweise via Interpol.
Nella misura in cui non sono chieste misure coercitive, le autorità di polizia o di esecuzione della legge di entrambe le Parti possono collaborare fra di loro. Le comunicazioni in connessione con tale collaborazione di polizia avvengono in genere per il tramite di Interpol.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.