Allen Schriftstücken, die zur Unterstützung eines Ersuchens eingereicht werden, wird eine Übersetzung in eine Amtssprache der ersuchten Partei beigelegt; die gewünschte Amtssprache ist von der ersuchten Partei in jedem einzelnen Fall anzugeben.
A tutti gli atti che vengono presentati a sostegno di una domanda è allegata una traduzione in una lingua ufficiale della Parte richiesta; la lingua ufficiale desiderata deve essere indicata in ogni singolo caso dalla Parte richiesta.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.