1. Im Rahmen des jeweiligen nationalen Rechts unterstützen die Vertragsparteien die gegenseitige Zusammenarbeit zwischen ihren Polizei- oder anderen Strafverfolgungsbehörden, sofern nicht, wenn Zwangsmassnahmen verlangt werden, andere Bestimmungen dieses Vertrages Anwendung finden.
2. Mitteilungen im Zusammenhang mit der polizeilichen Zusammenarbeit gemäss Absatz 1 dieses Artikels erfolgen üblicherweise durch Vermittlung der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL/IKPO).
1. Nel quadro delle loro legislazioni nazionali, le Parti contraenti promuovono la collaborazione tra le loro autorità di polizia o altre autorità di perseguimento penale, nella misura in cui, qualora siano richiesti provvedimenti coercitivi, non si applichino altre disposizioni del presente Trattato.
2. Le comunicazioni relative alla collaborazione di polizia conformemente al capoverso 1 del presente articolo avvengono generalmente tramite l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL/ICPO).
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