Schriftstücke und sonstige Beweismittel, die gemäss diesem Vertrag übermittelt werden, bedürfen keiner besonderen Beglaubigung, sofern dies nicht vom ersuchenden Staat verlangt wird. In einem solchen Fall und unter Vorbehalt des Rechtes des ersuchten Staates wird die Beglaubigung in der vom ersuchenden Staat gewünschten Form abgegeben.
Gli atti scritti e altri mezzi di prova, trasmessi conformemente al presente Trattato, sono esenti da qualsiasi formalità di autenticazione a meno che non sia pretesa dallo Stato richiedente. All’occorrenza e fatto salvo il diritto dello Stato richiesto, l’autenticazione avviene nella forma voluta dallo Stato richiedente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.