Jede verurteilte Person, auf die dieses Abkommen anwendbar ist, wird durch den überstellenden Staat von der Möglichkeit unterrichtet, nach diesem Abkommen zur Vollstreckung der Sanktion in ihr Heimatland überstellt zu werden.
Ogni condannato a cui può essere applicata la presente Convenzione deve essere informato dallo Stato trasferente circa la possibilità offerta dalla presente Convenzione di essere trasferito nel suo Paese per l’esecuzione della condanna.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.