Jede Vertragspartei bezeichnet die mit der Umsetzung dieses Abkommens betraute Behörde: für die Schweizerische Eidgenossenschaft ist dies das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement und für die Republik Kuba das Justizministerium.
Ognuna delle Parti designa l’autorità abilitata ad applicare le disposizioni della presente Convenzione: per la Repubblica di Cuba, il Ministero della giustizia; per la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.