Jede Vertragspartei kann im Einklang mit ihrer Verfassung oder anderen anwendbaren Gesetzen eine Begnadigung, eine Amnestie oder eine gnadenweise Abänderung der Sanktion gewähren. Der Staat, der einen solchen Straferlass gewährt, unterrichtet unverzüglich den anderen Staat.
Ogni Stato può accordare al condannato la grazia, l’amnistia o la commutazione della sanzione conformemente alla sua Costituzione o ad altre disposizioni giuridiche applicabili. In tal caso, lo Stato che ha accordato una di queste misure deve comunicarlo immediatamente all’altro Stato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.