(1) In aggiunta alle misure di cui all’articolo 8 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta, nella misura adeguata e coerente con il suo ordinamento giuridico, misure legislative, amministrative o di altra natura efficaci per promuovere l’integrità e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione di pubblici ufficiali.
(2) Ogni Stato Parte adotta misure per garantire un’azione efficace da parte delle sue autorità nella prevenzione, individuazione e punizione della corruzione di pubblici ufficiali, compreso il conferire a tali autorità una indipendenza sufficiente a scoraggiare l’esercizio d’influenza impropria sulle loro azioni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.