(1) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti, quando essi sono commessi intenzionalmente:
(2) Ogni Stato Parte prende in considerazione l’adozione di misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo che coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario internazionale. Allo stesso modo, ogni Stato Parte prende in considerazione di conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione.
(3) Ogni Stato Parte adotta anche le misure necessarie a conferire il carattere di reato alla partecipazione – in qualità di complice – ad un reato determinato conformemente al presente articolo.
(4) Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 9, «pubblico ufficiale» indica un pubblico ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico, ai sensi del diritto interno e del diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione esercita quella funzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.