(1
(1) Gli Stati Parte adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell’eguaglianza sovrana, dell’integrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati.
(2) Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l’esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità di quell’altro Stato dal suo diritto interno.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.