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(1) La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione e all’esercizio dell’azione penale per:
laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.
(2) Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un reato è di natura transnazionale se:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.