«Geld» im Sinne dieses Abkommens sind Papiergeld einschliesslich der Banknoten und Metallgeld, soweit sie auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift im Umlauf sind.
Per «moneta», nel senso della presente Convenzione, s’intende tanto la carta moneta, comprese le banconote, quanto la moneta metallica, che abbiano corso in virtù d’una legge.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.