Die Gruppe von Vertragsstaaten kann die Vertretung vor den in Artikel 143 Absatz 2 genannten Organen besonders regeln.
Il gruppo di Stati contraenti può prevedere norme speciali per la rappresentanza delle parti dinanzi agli organi di cui all’articolo 143, paragrafo 2.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.