- 1.
- a. Il regolamento di esecuzione allegato al presente trattato comprende regole relative:
- i)
- alle questioni che, giusta il presente trattato, devono essere oggetto di prescrizioni del regolamento di esecuzione;
- ii)
- alle precisazioni utili all’applicazione delle disposizioni del presente trattato;
- iii)
- alle condizioni, questioni o procedure di ordine amministrativo.
- b)
- Il regolamento di esecuzione contiene anche regole concernenti le condizioni di forma che una Parte contraente è autorizzata ad applicare per quanto concerne le richieste:
- i)
- di iscrizione di un cambiamento del nome o dell’indirizzo;
- ii)
- di iscrizione di un cambiamento del richiedente o del titolare;
- iii)
- di iscrizione di una licenza o di una sicurezza reale;
- iv)
- di rettificazione di un errore.
- c)
- Il regolamento di esecuzione prevede inoltre l’allestimento da parte dell’Assemblea, col sostegno dell’Ufficio internazionale, di moduli internazionali tipo e di un modulo di domanda ai fini dell’articolo 6.2)b).
2. Fatto salvo il paragrafo 3), per qualsiasi modifica del regolamento di esecuzione si richiedono i tre quarti dei voti espressi.
- 3.
- a) Il regolamento di esecuzione può indicare le regole che possono essere modificate solo all’unanimità.
- b)
- Qualsiasi modifica del regolamento di esecuzione che ha l’effetto di aggiungere o sopprimere regole contemplate dal sottoparagrafo a) deve essere approvata all’unanimità;
- c)
- Per determinare se c’è unanimità, si prendono in considerazione soltanto i voti espressi. L’astensione non è considerata un voto.
4. In caso di divergenza fra le disposizioni del presente trattato e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le disposizioni del trattato.