Die Vertragsparteien wenden die Bestimmungen der Artikel 2–6 der Berner Übereinkunft in Bezug auf den nach diesem Vertrag gewährten Schutz entsprechend an.
Ai fini della protezione contemplata dal presente trattato le Parti contraenti applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.