Abweichend vom Artikel 44 Absatz 3 des Einheitlichen Wechselgesetzes kann jeder der Hohen vertragsschliessenden Teile vorschreiben, dass der Protest mangels Zahlung am Zahlungstag oder an einem der beiden folgenden Werktage erhoben werden muss.
In derogazione all’articolo 44, capoverso 3 della legge uniforme, ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di prescrivere che il protesto per mancanza di pagamento dev’essere elevato o il giorno in cui la cambiale è pagabile, o in uno dei due giorni feriali successivi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.