Die Schiedsordnung, von der die Artikel 6 und 7 sprechen, wird durch den Notenaustausch zwischen den beiden Regierungen festgesetzt.
Kommt sie nicht binnen drei Monaten zustande, nachdem eine Partei der andern ihre Absicht mitgeteilt hat, das Gerichtsverfahren einzuschlagen, oder nachdem die beiden Parteien übereingekommen sind, den Streitfall vor ein Schiedsgericht zu bringen, so fällt der Ständige Internationale Gerichtshof11 oder das Schiedsgericht das Urteil auf Grund der Parteibegehren.
11 Siehe Fussn. 2 zu Art. 1.
Il compromesso previsto negli articoli 6 e 7 sarà attuato mediante scambio di note fra i due governi.
Ove il compromesso non sia stabilito entro il termine di tre mesi a contare dal giorno in cui una delle parti ha notificato all’altra la sua intenzione di ricorrere a un regolamento giudiziario o a contare dal giorno in cui le due parti hanno convenuto di ricorrere a un arbitrato, la corte permanente di giustizia internazionale11 o il tribunale arbitrale giudicherà fondandosi sulle pretese formulate dalle parti.
11 Vedi la seconda nota all’art. 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.