1. Wird das Schiedsgericht zur Beilegung einer Rechtsstreitigkeit angerufen, so entscheidet es gemäss Artikel 38 Absatz 1 des Statuts des Internationalen Gerichtshofes7.
2. In allen andern Fällen kann das Schiedsgericht ex aequo et bono entscheiden, unter Berücksichtigung der Rechte und Interessen jeder Partei.
1. Il Tribunale arbitrale, qualora la controversia onde è adito abbia carattere giuridico, statuisce conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, dello statuto della Corte internazionale di Giustizia6.
2. Qualora invece la controversia abbia altro carattere, il Tribunale può pronunciarsi ex aequo et bono, valutando debitamente i diritti e gli interessi di ciascuna Parte.
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