Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.192.122.734.1 Abkommen vom 16. Dezember 2008 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission zur Regelung des steuerlichen Status der Kommission und ihres Personals in der Schweiz

0.192.122.734.1 Accordo del 16 dicembre 2008 tra il Consiglio federale svizzero e la Commissione elettrotecnica internazionale per disciplinare lo statuto fiscale della Commissione e del suo personale in Svizzera

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Art. 11

1.  Das vorliegende Abkommen kann jederzeit auf Verlangen der einen oder der andern Partei geändert werden.

2.  In diesem Fall verständigen sich die beiden Parteien über die an den Bestimmungen des vorliegenden Abkommens vorzunehmenden Änderungen.

Art. 10

1.  Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che non può essere composta mediante negoziati fra le Parti, può essere sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale trimembre.

2.  Le Parti al presente Accordo designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.

3.  I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due Parti.

4.  Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. La lingua dell’arbitrato è il francese.

5.  La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti implicate nella controversia.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.