1. Das vorliegende Abkommen kann jederzeit auf Verlangen der einen oder der andern Partei geändert werden.
2. In diesem Fall verständigen sich die beiden Parteien über die an den Bestimmungen des vorliegenden Abkommens vorzunehmenden Änderungen.
1. Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che non può essere composta mediante negoziati fra le Parti, può essere sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale trimembre.
2. Le Parti al presente Accordo designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.
3. I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due Parti.
4. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. La lingua dell’arbitrato è il francese.
5. La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti implicate nella controversia.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.