Der Schweizerische Bundesrat
einerseits
und
die Vertragsstaaten des Übereinkommens vom 15. Dezember 19922 über Vergleichs- und Schiedsverfahren innerhalb der OSZE
andererseits,
gestützt auf die Artikel 6 und 10 dieses Übereinkommens,
vom Wunsche geleitet, das rechtliche Statut des Vergleichs- und Schiedsgerichtshofs innerhalb der OSZE in der Schweiz in einem Abkommen zu regeln,
haben folgende Bestimmungen vereinbart:
Il Consiglio federale svizzero,
da una parte,
e
gli Stati Parte della Convenzione del 15 dicembre 19922 relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro dell’OSCE,
dall’altra,
visti gli articoli 6 e 10 di tale Convenzione;
animati dal desiderio di disciplinare mediante un accordo lo statuto giuridico Svizzera della Corte di conciliazione e di arbitrato nel quadro dell’OSCE,
hanno convenuto quanto segue:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.