1. Die im Dienst der Organisation stehenden Personen geniessen, auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt, Immunität von jeder gerichtlichen Belangung wegen der von ihnen in Ausübung ihres Amtes und im Rahmen ihrer Befugnisse vorgenommenen Handlungen einschliesslich ihrer mündlichen und schriftlichen Äusserungen.
2. Diese Immunität gilt nicht bei Verstössen der in Absatz 1 genannten Personen gegen die Strassenverkehrsvorschriften oder bei Schäden, die ein ihnen gehörendes oder von ihnen geführtes Kraftfahrzeug verursacht hat.
1. Le persone al servizio dell’Organizzazione godono, anche dopo la fine delle loro funzioni, dell’immunità rispetto ad ogni azione giudiziaria10 per i loro atti, compresi le parole e gli scritti, compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.
2. Questa immunità non si applica nel caso di un’infrazione alla regolamentazione sulla circolazione degli autoveicoli, commessa dalle persone menzionate nel paragrafo 1 qui sopra, oppure di danni causati da un autoveicolo di loro proprietà o da essi guidato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.