Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
Gli Stati Parte al presente Accordo,
considerato che lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite il 17 luglio 19981, ha istituito la Corte penale internazionale, che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale;
considerato che l’articolo 4 dello Statuto di Roma dispone che la Corte penale internazionale possiede personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi;
considerato che l’articolo 48 dello Statuto di Roma dispone che la Corte penale internazionale gode, nel territorio di ciascuno Stato Parte allo Statuto di Roma, dei privilegi e delle immunità necessari per l’adempimento del suo mandato,
hanno convenuto quanto segue:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.