Il Cancelliere comunica periodicamente a tutti gli Stati Parte le categorie e i nomi dei giudici, del Procuratore, dei Vice Procuratori, del Cancelliere, del Vice Cancelliere, del personale dell’Ufficio del Procuratore, del personale della Cancelleria e degli avvocati a cui si applicano le disposizioni del presente Accordo. Il Cancelliere comunica altresì a tutti gli Stati Parte qualsiasi cambiamento di status di dette persone.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.